È autorizzata, inoltre, a favore dell' ESA la concessione di un contributo straordinario di lire 500 milioni per le finalità di cui al punto 1, comma terzo, dell'
articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, per soddisfare le esigenze di credito a breve termine delle imprese artigiane danneggiate dal sisma.