Art. 7 quinquies
Le erogazioni anche parziali dei mutui devono essere utilizzate per l' estinzione o riduzione dei prefinanziamenti medesimi.
Nell' ipotesi di cui all' ultimo comma del precedente articolo 7 quater gli Istituti gestori del mutuo verseranno le singole quote sul conto appositamente istituito a nome del beneficiario.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976