Legge regionale 01 luglio 1976, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 28/07/1979

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.
Art. 3
 
Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell' articolo 2, la domanda deve essere corredata da una dichiarazione, debitamente autentica, del proprietario o comproprietario del fabbricato danneggiato, con la quale l' interessato autorizza il reimpiego del contributo nel ripristino dell' immobile destinato ad attivitą produttiva e di servizi e si impegna al mantenimento dello stesso in godimento all' impresa, ferme restando le preesistenti condizioni contrattuali di locazione almeno per un biennio dall' avvenuto ripristino dell' attivitą.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 56/1976
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 4, primo comma, L. R. 64/1976
3 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 5, primo comma, L. R. 64/1976