Per far fronte agli oneri previsti dagli articoli 2 e 2 bis della presente legge, vengono istituiti "per memoria" nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976:
- al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 5972 con la seguente denominazione: << Contributi a fondo perduto con o senza obbligo di reimpiego per il ripristino delle attivitą produttive e dei posti di lavoro a favore delle imprese artigiane, singole od associate, comprese le cooperative, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi tellurici dell' anno 1976 >>;
- al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6627 con la seguente denominazione: << Contributi a fondo perduto con o senza obbligo di reimpiego per il ripristino delle attivitą produttive e dei posti di lavoro a favore delle imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi tellurici dell' anno 1976.
Per far fronte agli oneri previsti dall' articolo 7 della presente legge, viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XIII - il capitolo 6061 con la seguente denominazione: << Eventuali oneri derivanti da garanzie assunte dalla Regione sui mutui agevolati di cui agli articoli 2 e 2 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella
legge 29 maggio 1976, numero 336. >>
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati - ai sensi dell'
articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.