Legge regionale 22 giugno 1976, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008

Provvidenze a favore delle Associazioni di Enti locali.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 20/1979
2 Secondo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 53/1979
3 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, L. R. 17/2004 ; vedasi anche la disciplina transitoria di cui al comma 9 del medesimo articolo.