Legge regionale 22 giugno 1976, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008

Provvidenze a favore delle Associazioni di Enti locali.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
2 Articolo 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 9/1997
Art. 1 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 9/1997
2 Articolo abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 9/2008
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 20/1979
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 53/1979
3 Articolo sostituito da art. 17, comma 6, L. R. 17/2004 ; vedasi anche la disciplina transitoria di cui al comma 9 del medesimo articolo.
4 Articolo abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 9/2008
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, primo comma, L. R. 20/1979
2 Articolo sostituito da art. 17, comma 7, L. R. 17/2004 ; vedasi anche la disciplina transitoria di cui al comma 9 del medesimo articolo.
3 Articolo abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 9/2008
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 20/1979
2 Secondo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 53/1979
3 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, L. R. 17/2004 ; vedasi anche la disciplina transitoria di cui al comma 9 del medesimo articolo.