Legge regionale 21 giugno 1976, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 06/07/1976

Applicazione al personale regionale della disciplina dell' indennitā integrativa speciale prevista per il personale statale dalla legge 31 luglio 1975, n. 364.
Art. 3
 
Al personale comandato, in servizio al 30 giugno 1976 presso l' Amministrazione regionale e che, ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 40 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, abbia optato od opti entro il 30 giugno 1976 per il trattamento accessorio previsto per i dipendenti regionali, č attribuita, a decorrere dal 1 luglio 1976, una indennitā di importo pari alla misura dell' assegno personale spettante, ai sensi del precedente articolo 2, ai dipendenti regionali. La suddetta indennitā viene ridotta con la medesima decorrenza e nella stessa misura in cui viene riassorbito l' assegno personale attribuito ai dipendenti regionali.