Per le finalitā previste dalla
legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata e modificata dalla
legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dal
Titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, č autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, un limite di impegno di lire 400 milioni e, in ciascuno degli esercizi finanziario 1978 e 1979, un ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni.
Le annualitā relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:
- esercizio 1976 lire 400 milioni
- esercizio 1977 lire 800 milioni
- esercizio 1978 lire 1100 milioni
- esercizio dal 1979 al 1995 lire 1400 milioni
- esercizio 1996 lire 1000 milioni
- esercizio 1997 lire 600 milioni - esercizio 1998 lire 300 milioni.