Art. 3
Gli Enti locali, di cui al precedente articolo 1, possono effettuare il pagamento degli stipendi, delle pensioni, dei fitti e delle altre spese di importo a scadenze determinate anche a mezzo ruoli di spesa fissa emessi ai sensi del RD 18 novembre 1923, n. 2440 e RD 23 maggio 1924, n. 827.