Legge regionale 07 giugno 1976 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 20/06/1977

Interventi di urgenza per sopperire alle straordinarie ed impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

Art. 9

(1)(2)(3)(4)

L' Amministrazione regionale è autorizzata, sentita la Commissione consiliare speciale, a stipulare con ditte specializzate contratti di acquisto, di noleggio o di leasing, a trattativa privata, per la fornitura e la messa in opera di abitazioni mobili o ad elementi componibili, da destinare provvisoriamente ad alloggi per le famiglie senza tetto, ivi comprese le infrastrutture necessarie.

L' entità della fornitura è determinata sulla base di elenchi di famiglia da alloggiare, predisposti dalle Amministrazioni comunali.

Note:

Articolo interpretato da art. 14, primo comma, L. R. 3/1979

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, terzo comma, L. R. 3/1979 con effetto, ex articolo 15 della medesima legge, dal 1° gennaio 1979.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 2/1982

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 2/1982