Art. 9
L' Amministrazione regionale è autorizzata, sentita la Commissione consiliare speciale, a stipulare con ditte specializzate contratti di acquisto, di noleggio o di leasing, a trattativa privata, per la fornitura e la messa in opera di abitazioni mobili o ad elementi componibili, da destinare provvisoriamente ad alloggi per le famiglie senza tetto, ivi comprese le infrastrutture necessarie.
L' entità della fornitura è determinata sulla base di elenchi di famiglia da alloggiare, predisposti dalle Amministrazioni comunali.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 14, primo comma, L. R. 3/1979
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, terzo comma, L. R. 3/1979 con effetto, ex articolo 15 della medesima legge, dal 1° gennaio 1979.
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 2/1982
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 2/1982