Art. 2
Sono istituiti, presso ciascun Comune di quelli delimitati, ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, un o o più gruppi di tecnici, ai quali è demandato:
a) di rilevare gli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del maggio 1976, che sia conveniente riparare e rendere abitabili;
b) di determinare le necessarie opere di riparazione;
c) di procedere alla stima del costo delle opere di riparazione.
Ogni gruppo di rilevamento è formato da tre tecnici.
Alla costituzione dei gruppi provvede l' Assessorato dei lavori pubblici, utilizzando funzionari tecnici in servizio presso la Regione, funzionari tecnici designati dalle Amministrazioni statali, dalle Amministrazioni locali e da altri enti pubblici ed esperti scelti fra gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali. Di ciascun gruppo potrà far parte un tecnico, designato dal Comune interessato.
Il trattamento di missione, eventualmente spettante ai funzionari tecnici, designati dalle Amministrazioni locali, dalle Amministrazioni statali e da altri enti pubblici ed i compensi dovuti agli esperti iscritti agli Ordini e Collegi professionali sono a carico dell' Amministrazione regionale.
I compensi dovuti agli esperti possono essere determinati, in via forfettaria, previ accordi con gli Ordini e Collegi professionali e possono essere erogati per il tramite di questi ultimi.
Art. 3
I gruppi di rilevamento sono organi straordinari delle Amministrazioni comunali e, come tali, sono a disposizione delle medesime. Al coordinamento dell' attività di tutti i gruppi provvede l' Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Le operazioni di rilevamento sono eseguite con criteri uniformi stabiliti dall' Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Le operazioni hanno luogo, possibilmente, alla presenza del proprietario dell' edificio o di chi ne ha la rappresentanza o di chi ne cura gli interessi.
I risultati delle operazioni di rilevamento sono fatti constare, per ciascun edificio, mediante apposito verbale di accertamento, nel quale devono essere evidenziate le indicazioni di cui al primo comma, lettere b) e c), dell' articolo 2.
Copia dei verbali di accertamento è posta a disposizione dei Consiglieri comunali, ai quali il Sindaco riferisce periodicamente ed è trasmessa altresì agli Assessorati regionali competenti.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 52, comma 2, L. R. 50/1990
Art. 4
( ABROGATO )
Note:
1 Aggiunti dopo il quinto comma 5 commi da art. 1, primo comma, L. R. 46/1976
2 Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 46/1976
3 Parole aggiunte al settimo comma da art. 3, primo comma, L. R. 46/1976
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 46/1976
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 46/1976
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, secondo comma, L. R. 46/1976
7 Integrata la disciplina del primo comma da art. 6, terzo comma, L. R. 46/1976
8 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 6, primo comma, L. R. 46/1976
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, terzo comma, L. R. 46/1976
10 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 7, primo comma, L. R. 46/1976
11 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
12 Articolo interpretato da art. 45, primo comma, L. R. 25/1978
13 Articolo interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 2/1982
14 Articolo interpretato da art. 1, secondo comma, L. R. 2/1982
15 Quarto comma interpretato da art. 1, quarto comma, L. R. 2/1982
Art. 8
( ABROGATO )
Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 11, primo comma, L. R. 46/1976
2 Parole aggiunte al secondo comma da art. 11, primo comma, L. R. 46/1976
3 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 12, primo comma, L. R. 46/1976
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, primo comma, L. R. 46/1976
5 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.