Art. 3
I gruppi di rilevamento sono organi straordinari delle Amministrazioni comunali e, come tali, sono a disposizione delle medesime. Al coordinamento dell' attività di tutti i gruppi provvede l' Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Le operazioni di rilevamento sono eseguite con criteri uniformi stabiliti dall' Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Le operazioni hanno luogo, possibilmente, alla presenza del proprietario dell' edificio o di chi ne ha la rappresentanza o di chi ne cura gli interessi.
I risultati delle operazioni di rilevamento sono fatti constare, per ciascun edificio, mediante apposito verbale di accertamento, nel quale devono essere evidenziate le indicazioni di cui al primo comma, lettere b) e c), dell' articolo 2.
Copia dei verbali di accertamento è posta a disposizione dei Consiglieri comunali, ai quali il Sindaco riferisce periodicamente ed è trasmessa altresì agli Assessorati regionali competenti.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 52, comma 2, L. R. 50/1990