Art. 1
2. La concessione degli alloggi di cui al comma 1 č disciplinata con apposito regolamento, predisposto dalla Direzione regionale delle foreste di concerto con la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, che stabilisce i relativi requisiti ed ogni altra modalitā applicativa.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 21, comma 8, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 9, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 5, comma 148, L. R. 4/2001