Art. 2
Le domande per la concessione delle provvidenze previste dall' articolo 1 devono essere presentate all' Assessorato dei lavori pubblici corredate da una relazione illustrativa dell' opera e dal preventivo di spesa.
La Giunta regionale approva il piano di riparto su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici.
I contributi sono concessi con decreto dell' Assessore ai lavori pubblici; la liquidazione dei contributi ha luogo secondo le modalità indicate nel decreto di concessione.