Art. 3
Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 1 č autorizzato, per l' esercizio finanziario 1975, il limite di impegno di lire 100 milioni.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984.