Legge regionale 12 agosto 1975, n. 58 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modifiche ed integrazioni a norme regionali in materia di agricoltura e foreste.
Art. 9
Dopo la lettera b) del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, è aggiunta la seguente:
<< c) contributi, fino alla misura massima del 40 per cento, agli allevatori coltivatori diretti, singoli o associati, residenti nei territori montani, sul prezzo di acquisto di femmine riproduttrici derivate da incroci idonei a formare e potenziare allevamenti di tipo brado e semibrado per la produzione di carne >>.

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.