Legge regionale 12 agosto 1975, n. 58 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modifiche ed integrazioni a norme regionali in materia di agricoltura e foreste.
Art. 14
Nelle norme recanti provvidenze e incentivi per la zootecnia, le locuzioni: << bestiame, produzioni animali, produzioni zootecniche e prodotti zootecnici >> si intendono riferite a tutte le produzioni concernenti l' allevamento, sia che riguardino gli animali allevati, sia i prodotti dagli stessi ottenuti o derivati.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.