﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 27 giugno 1975

      , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 18/07/1975</p><p style="text-align: justify;"><strong>Interventi  straordinari  per  la  realizzazione  ed   il completamento di opere pubbliche di  competenza  degli  enti locali nei settori  igienico  -  sanitario,   dell' edilizia scolastica, assistenziale e per le calamità naturali  &gt;&gt;.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Province, Comuni, Consorzi fra enti locali,  Istituzioni  ed altri enti pubblici contributi fino al cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l' esecuzione nonché per il completamento di opere pubbliche, di programmi o di lotti conclusivi delle medesime, di competenza degli enti  stessi, nei settori igienico - sanitario, dell' edilizia  scolastica e assistenziale.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;">La Giunta  regionale,  su  proposta   dell' Assessore  ai lavori pubblici, d' intesa con gli Assessori competenti  per materia, delibera il programma delle  opere  da  realizzare, con  priorità  per  le  opere  più   urgenti   che   siano immediatamente eseguibili.</p><p style="text-align: justify;">I piani di riparto di cui  ai  commi  precedenti  saranno comunicati  alla  competente   Commissione   del   Consiglio regionale.</p><p style="text-align: justify;">L' Assessore regionale ai  lavori  pubblici  è  altresì autorizzato, ai sensi della legge regionale 6  luglio  1966, n. 12, ad utilizzare parte  dello  stanziamento  di  cui  al primo comma dell' articolo seguente, per il finanziamento  e l' integrazione  della  spesa  derivante  dagli   interventi conseguenti a calamità naturali.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 65/1975</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, L. R. 38/1978</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità di  cui  al  precedente  articolo  1  è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1975, la  spesa  di lire 6 miliardi.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975,  al  Titolo  II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI, è istituito  il capitolo  5813   con   la   denominazione:   &lt;&lt;    Interventi straordinari per la realizzazione  ed  il  completamento  di opere pubbliche di competenza degli enti locali nei  settori igienico   -   sanitario,      dell' edilizia    scolastica, assistenziale e per  le  calamità  naturali   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento di lire 6 miliardi  cui  si  provvede  mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo  globale iscritto al capitolo 7000 dello stato  di  previsione  della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio  finanziario   1975 (Rubrica n. 9 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).</p><p style="text-align: justify;">La spesa di lire 6 miliardi autorizzata dal  primo  comma del presente articolo  fa  carico  al  sopracitato  capitolo 5813.</p></p></body></html>