Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Province, Comuni, Consorzi fra enti locali, Istituzioni ed altri enti pubblici contributi fino al cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l' esecuzione nonché per il completamento di opere pubbliche, di programmi o di lotti conclusivi delle medesime, di competenza degli enti stessi, nei settori igienico - sanitario, dell' edilizia scolastica e assistenziale.
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, d' intesa con gli Assessori competenti per materia, delibera il programma delle opere da realizzare, con priorità per le opere più urgenti che siano immediatamente eseguibili.
I piani di riparto di cui ai commi precedenti saranno comunicati alla competente Commissione del Consiglio regionale.
L' Assessore regionale ai lavori pubblici è altresì autorizzato, ai sensi della
legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, ad utilizzare parte dello stanziamento di cui al primo comma dell' articolo seguente, per il finanziamento e l' integrazione della spesa derivante dagli interventi conseguenti a calamità naturali.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 65/1975
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, L. R. 38/1978