Articolo unico
Per la concessione dei contributi previsti dall'
art. 1 della legge regionale 29 maggio 1974, n. 25 e per l' effettuazione da parte dell' Amministrazione regionale di spese dirette aventi le finalitā indicate nel predetto articolo, č autorizzata per l' esercizio finanziario 1975 la spesa di lire 10 milioni.
A tale scopo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Categoria IV, viene istituito il capitolo 105 con la denominazione: << Spese e contributi a sostegno di iniziative di particolare valore morale o sociale rispondenti ad un diffuso sentimento della collettivitā regionale >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 2603 del medesimo stato di previsione.