Legge regionale 13 maggio 1975 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi.

CAPO I

Contributo straordinario all' ESA.

Art. 12

Per le finalità previste dal terzo comma dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, aggiunto con l' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, e successivamente modificato dall' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1975, la concessione all' ESA di un contributo straordinario di lire 600 milioni.

(1)

Il contributo di cui al comma precedente potrà essere altresì impiegato dall' ESA, nel corso dell' esercizio finanziario 1975 e per non più di un quinto, per la concessione di contributi straordinari in conto capitale in favore di consorzi fra imprese artigiane ovvero dei consorzi misti di cui alla legge regionale 6 aprile 1972, n. 12, modificata con legge regionale 16 maggio 1974, n. 20, purché operino ed abbiano sede nella regione. Detto contributo sarà erogato a fronte di programmi di attività ovvero per esigenze gestionali dei consorzi.

Note:

Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 37/1975