Legge regionale 13 maggio 1975 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi.

Art. 3

Il termine massimo di 10 anni previsto dall' articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1965, n. 14, per il rimborso da parte dell' Istituto di Mediocredito di Udine delle obbligazioni acquistate dalla Regione, è prorogato, per la quota non ancora rimborsata, di ulteriori 10 anni.