Legge regionale 13 maggio 1975 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi.

Art. 20

Le annualità conseguenti al limite d' impegno autorizzato con l' articolo 13 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1989.

L' onere di lire 250 milioni relativo all' annualità dell' esercizio finanziario 1975 fa carico al capitolo 5971 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento viene elevato da lire 480 milioni a lire 730 milioni mediante prelevamento di lire 250 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stesso stato di previsione (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 250 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1989, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli stessi esercizi.