Legge regionale 13 maggio 1975 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi.

Art. 1

(1)(2)(3)(11)(16)(17)(18)(19)(26)(27)

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia SpA - Friulia SpA >> un contributo << una tantum >> dell' importo di lire 2 miliardi per la costituzione di uno speciale fondo di dotazione. Tale fondo, appartenente al patrimonio della predetta società, viene utilizzato, sulla base di un programma predisposto dal consiglio di amministrazione della società medesima ed approvato dall'assemblea ordinaria della stessa, a favore di imprese le cui attività assumono rilevanza, specifica o di sistema, nell'economia del Friuli-Venezia Giulia, nonché della nuova impresa nel territorio regionale, riguardando in particolare:

a) interventi ad alto contenuto tecnologico, particolarmente significativi ai fini dell' evoluzione del contesto produttivo del Friuli - Venezia Giulia;

b) interventi connessi alle necessità strategiche di sviluppo aziendale, comprese quelle determinate da operazioni di collaborazione, partecipazione e fusione con altre aziende e società, sempreché l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione o del sistema industriale regionale;

c) interventi di partecipazione in imprese e società miste, costituite in Italia o all' estero, anche sotto forma di joint - ventures con imprese appartenenti ai Paesi diversi da quelli individuati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nel territorio della regione Friuli -Venezia Giulia, sempreché l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione o del sistema industriale regionale;

d) interventi determinati da esigenze eccezionali di carattere economico - sociale, dandone preventiva comunicazione alla Commissione CEE;

e) interventi a favore di società svolgenti attività finanziaria o di servizio alle imprese che assuma rilevanza di sistema nell' economia del Friuli - Venezia Giulia;

f) assistenza finanziaria, a favore delle società cooperative a responsabilità limitata ai sensi dell' articolo 1, primo comma, lettera b) della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni.

(4)(5)(7)(12)(13)(14)(20)(21)

Gli interventi a valere sul Fondo di cui al primo comma sono attuati in coerenza agli obiettivi generali del Piano regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, con le specificazioni, per quanto riguarda il settore industriale, derivanti dal programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.

(6)(8)(15)(22)

La verifica dell'attuazione del programma di cui al primo comma interviene in sede di approvazione del bilancio della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA da parte dell'Assemblea, in base ad apposita dettagliata informativa inserita nella nota integrativa al bilancio stesso.

(9)(23)(24)

Per tali operazioni la Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia - Friulia SpA osserva il disposto dell'articolo 1 della legge regionale 18/1966, con i limiti di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c) della legge regionale medesima.

(10)(25)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 10/1983

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, settimo comma, L. R. 8/1982 nel testo modificato da art. 4, L. R. 51/1983

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, L. R. 70/1983 nel testo modificato da art. 64, primo comma, L. R. 4/1984

Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 12/1991

Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 2, L. R. 12/1991

Sostituito il secondo comma con 3 commi da art. 2, comma 1, L. R. 12/1991

Parole sostituite al primo comma da art. 11, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

Secondo comma sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

Terzo comma sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

10  Quarto comma sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

11  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

12  Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 8/1993

13  Parole soppresse al primo comma da art. 11, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

14  Parole aggiunte al primo comma da art. 4, comma 2, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

15  Derogata la disciplina del secondo comma da art. 4, comma 3, L. R. 3/1998

16  Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 134, comma 16, L. R. 13/1998

17  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 134, comma 17, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.

18  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 134, comma 18, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.

19  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 134, comma 19, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.

20  Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 10, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.

21  Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 11, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.

22  Secondo comma abrogato da art. 134, comma 12, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.

23  Terzo comma sostituito da art. 134, comma 13, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.

24  Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 134, comma 14, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.

25  Quarto comma sostituito da art. 134, comma 15, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.

26  Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia delle modifiche previsto dall' articolo 141 della L.R. 13/98.

27  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 4, L. R. 4/2005