Legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi.
TITOLO IV
 Disposizioni finanziarie
Art. 19
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, al Titolo II - Sezione V - Categoria XI, vengono istituiti i seguenti capitoli:
- alla Rubrica n. 7, il Cap. n. 6618 con la seguente denominazione: << Contributi al consorzio regionale di garanzia fidi fra cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi nonché cooperative di credito e loro organismi; ai consorzi provinciali di garanzia fidi fra piccole imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari d' acquisto collettivo tra dettaglianti; ai consorzi provinciali di garanzia fidi tra le piccole industrie ed al consorzio regionale di garanzia fidi tra pescatori marittimi per l' integrazione dei rispettivi fondi rischi >> e con lo stanziamento di lire 1250 milioni. - alla Rubrica n. 7, il Cap. 6624 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore delle cooperative di consumo e dei loro consorzi, per l' acquisto, il rinnovo, l' ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed ai locali, singoli o consortili, di deposito, nonché per l' acquisto dei mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all' esercizio dell' attività e contributi alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per l' acquisto e il rinnovo delle attrezzature, degli impianti e dei mezzi di trasporto occorrenti all' attività dell' impresa >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni. - alla Rubrica n. 2, Presidenza della Giunta regionale - Artigianato, il Cap. 5972 con la denominazione: << Contributo straordinario all' Ente per lo sviluppo dell' Artigianato per gli interventi previsti dal terzo comma dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, aggiunto con l' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, e modificato con l' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52 >> e con lo stanziamento di lire 600 milioni.

A favore di detti capitoli si provvede mediante prelevamento dell' importo complessivo di lire 2.050 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1975 (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
Le suindicate spese di lire 1.250 milioni, 200 milioni e 600 milioni autorizzate con gli articoli 11, 16 e 12 della presente legge fanno carico rispettivamente ai precitati capitoli 6618, 6624 e 5972.
Art. 21
 
Le annualità conseguenti al limite di impegno autorizzato con l' articolo 15 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984.
L' onere di lire 200 milioni relativo all' annualità dell' esercizio finanziario 1975 fa carico al capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento viene elevato da lire 250 milioni a lire 450 milioni mediante prelevamento di lire 200 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stesso stato di previsione (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 200 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli stessi esercizi.
In relazione al disposto dell' articolo 14 della presente legge la denominazione del precitato capitolo 6604 viene così modificata:
<< Contributi a favore delle imprese operanti nel settore distributivo, di quelle di spedizione e delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, sugli interessi dei mutui destinati all' acquisto, all' ampliamento o al rinnovo delle attrezzature aziendali fisse e mobili, alla costruzione, all' acquisto, al completamento o all' ammodernamento dei locali necessari all' attività delle imprese ed aziende medesime, nonché all' acquisto, all' ampliamento ed al rinnovo di mezzi di trasporto interni e stradali, necessari all' attività delle imprese di spedizione >>.