Legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi.
Art. 21
 
Le annualità conseguenti al limite di impegno autorizzato con l' articolo 15 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984.
L' onere di lire 200 milioni relativo all' annualità dell' esercizio finanziario 1975 fa carico al capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento viene elevato da lire 250 milioni a lire 450 milioni mediante prelevamento di lire 200 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stesso stato di previsione (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 200 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli stessi esercizi.
In relazione al disposto dell' articolo 14 della presente legge la denominazione del precitato capitolo 6604 viene così modificata:
<< Contributi a favore delle imprese operanti nel settore distributivo, di quelle di spedizione e delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, sugli interessi dei mutui destinati all' acquisto, all' ampliamento o al rinnovo delle attrezzature aziendali fisse e mobili, alla costruzione, all' acquisto, al completamento o all' ammodernamento dei locali necessari all' attività delle imprese ed aziende medesime, nonché all' acquisto, all' ampliamento ed al rinnovo di mezzi di trasporto interni e stradali, necessari all' attività delle imprese di spedizione >>.