Legge regionale 28 marzo 1975, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 28/03/1975

Istituzione del Comitato regionale per il coordinamento dell' attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l' attività degli Enti ospedalieri.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
Art. 2
 
Il Comitato regionale di coordinamento di cui al precedente articolo 1 ha i seguenti compiti:
a) predisporre gli indirizzi per il coordinamento dell' attività degli enti mutualistici con le attività degli enti ospedalieri e degli enti locali ed istituzionali e loro consorzi in attuazione degli obiettivi della politica sanitaria regionale;
b) esaminare, previe indagini e ricerche dell' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità, lo stato e la destinazione delle strutture sanitarie degli enti mutualistici nonché l' attività dei presidi e dei servizi degli enti medesimi e, in particolare, della struttura poliambulatoriale specialistica, formulando proposte per una loro razionale e coordinata utilizzazione con analoghe strutture e servizi degli enti ospedalieri, degli enti locali ed istituzionali e loro consorzi con lo scopo anche di evitare il ricorso ingiustificato alla spedalizzazione e di abbreviare il tempo di degenza dei soggetti ricoverati;
c) formulare direttive sulla utilizzazione ed il miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell' ambito della regione;
d) esprimere parere sui provvedimenti di applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, che implicano rapporti con gli enti mutualistici;
e) assumere ogni altra iniziativa che ritenga opportuna per il coordinamento dell' attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l' attività degli enti ospedalieri;
f) esprimere pareri ogni qualvolta l' Assessore regionale alla igiene e alla sanità ritenga di interpellarlo.

Il Comitato regionale di coordinamento ha, inoltre, facoltà di formulare voti e proposte sulle materie indicate nel presente articolo.
L' Assessorato dell' igiene e della sanità, tenuto conto dei pareri formulati dal Comitato, vincolerà nella Regione Friuli - Venezia Giulia l' attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale ospedaliera e con l' attività degli enti ospedalieri e degli enti locali istituzionali e loro consorzi.
Art. 3
 
Il Comitato regionale di coordinamento è composto:
a) dall' Assessore regionale all' igiene e alla sanità che lo presiede;
b) da cinque esperti in materia sanitaria eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;
c) da quattro rappresentanti delle Amministrazioni ospedaliere designati dall' Associazione regionale degli ospedali;
d) da cinque rappresentanti dei Comuni designati dall' associazione regionale dell' ANCI garantendo la rappresentanza della minoranza;
e) da un rappresentante delle Province designato dall' Associazione regionale dell' UPI;
f) da tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
g) da tre rappresentanti delle maggiori categorie dei lavoratori autonomi designati dalle rispettive organizzazioni;
h) dai medici provinciali titolari di sedi degli uffici di medico provinciale della regione;
i) dagli ufficiali sanitari dei Comuni capoluogo di provincia della regione;
l) da due direttori sanitari ospedalieri designati dall' Associazione di categoria;
m) da due rappresentanti delle Associazioni o Sindacati provinciali dei medici della regione scelti tra i medici condotti ed i liberi professionisti;
n) da due medici ospedalieri;
o) da sei rappresentanti degli enti o casse mutue di malattia più rappresentative nel territorio regionale;
p) da due presidenti dei comitati provinciali degli enti mutualistici più rappresentativi nel territorio regionale;
q) da un dirigente sanitario di ente previdenziale assistenziale;
r) dal Direttore regionale della programmazione o da un funzionario designato dall' Assessore competente;
s) dal Direttore regionale del lavoro o da un funzionario designato dall' Assessore competente;
t) dal Direttore regionale dell' igiene e della sanità o da un funzionario designato dall' Assessore competente.