Art. 4
I componenti del Comitato regionale per il coordinamento sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanitą e restano in carica fino all' entrata in vigore della riforma sanitaria.
La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e l' attivitą del Comitato.
I componenti del Comitato che siano dimissionari o permanentemente impossibilitati ad intervenire alle riunioni, sono sostituiti con le stesse modalitą previste per la nomina.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell' Assessorato regionale dell' igiene e della sanitą, designato dall' Assessore all' igiene e alla sanitą.