Art. 33
Le somme assegnate a ciascun ente ospedaliero saranno erogate subordinatamente agli accreditamenti dello Stato sul << Fondo nazionale per l' assistenza ospedaliera >> in quote bimestrali, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità di concerto con l' Assessore alle finanze.
I pagamenti imputati alla competenza di ciascun esercizio non possono superare in alcun caso le quote attribuite ai singoli enti a norma dei precedenti articoli 31, secondo comma, e 32.
Note:
1 Secondo comma sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 44/1977
2 Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010