Art. 24
Per le spese di cui alla lettera i) del precedente articolo 22 è devoluta agli enti ospedalieri una somma complessiva determinata sulla base degli emolumenti spettanti e dei limiti quantitativi fissati a norma degli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'
articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e sulla scorta dei bilanci preventivi dei singoli enti ospedalieri.
Per le spese di cui alla lettera l) del precedente articolo 22 è devoluta agli enti ospedalieri una somma complessiva pari a quella prevista per lo stesso titolo da tutti gli ospedali della regione nell' esercizio precedente, rivalutata da un coefficiente non superiore all' indice di aumento globale dei prezzi al consumo comunicato dalla Camera di Commercio di Trieste.
Le somme di cui al precedente comma sono ripartite fra gli enti ospedalieri per il 50% in ragione della media dei ricoveri verificatisi nel triennio precedente escluso quello in corso e per il 50% in ragione della media di giornate di degenza accertate nel medesimo triennio.