A partire dall' esercizio 1975, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale sarà istituito un capitolo << per memoria >> con la denominazione:
<< Stanziamenti assegnati alla Regione sul Fondo nazionale per l' assistenza ospedaliera >>.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo saranno istituiti in corrispondenza - << per memoria >> - i seguenti capitoli con le relative denominazioni:
- al TITOLO I - << Spese correnti >>:
a) assegnazione agli enti ospedalieri per gli oneri relativi all' assistenza ospedaliera;
b) competenze fisse ed accessorie e relativi oneri riflessi del personale assegnato alla Regione per l' espletamento dell' assistenza ospedaliera (articolo 19, legge 17 agosto 1974, n. 386);
c) spese derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione, a norma dell' articolo 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché quelle relative all' assistenza indiretta e all' assistenza ospedaliera all' estero, ai sensi dell' articolo 12 della predetta legge n. 386. - al TITOLO II - << Spese in conto capitale >> d) spese di investimento degli enti ospedalieri.