Legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010
Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 23
Le spese di cui alle lettere da a) ad h) del precedente articolo 22 sono riconosciute a ciascun ente fino alla misura prevista, per l' esercizio, nel bilancio di ciascun ente ospedaliero.