Art. 6
Per le finalitā di cui al primo comma dell' articolo 4 della presente legge č autorizzata la spesa di lire 40 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.
Per le finalitā di cui al secondo comma dell' articolo 4 č autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l' esercizio 1974 e di lire 20 milioni per l' esercizio 1975.