Art. 4
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a titolo di concorso nelle spese di funzionamento a favore di comitati ed altri organismi che si propongono come fine principale la promozione delle attività economiche nella regione.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad effettuare spese dirette per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo economico del Friuli - Venezia Giulia, in ciò avvalendosi in particolare delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.