Legge regionale 08 agosto 1974, n. 38 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001
Finanziamenti straordinari per lo sviluppo delle attivitą economiche, sociali, culturali e turistiche della regione.
Art. 10
All' onere complessivo di lire 2400 milioni, derivante dall' applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1972 con l' articolo 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3.