Legge regionale 30 luglio 1974 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 24/01/1995

Interventi integrativi per l' agevolazione di mutui contratti per l' esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale.

TITOLO III

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 5

In relazione ai contributi integrativi previsti dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dalla presente legge, l' Assessore alle finanze potrà richiedere documenti al fine di comprovare che i contributi integrativi concessi o da concedere corrispondono alle finalità di cui alla normativa precitata.

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 3/1995

Art. 7

Per le finalità di cui al Titolo I della presente legge, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1974, un limite d' impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nell' importo di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.

L' onere di lire 200 milioni relativo alla annualità dell' esercizio finanziario 1974 fa carico al capitolo 5551 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1974, il cui stanziamento di lire 950 milioni viene elevato a lire 1.150 milioni mediante prelevamento di lire 200 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 3 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L' onere di lire 200 milioni conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1993 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La denominazione del sopracitato capitolo 5551 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1974 è così modificata: << Contributi integrativi annui costanti a favore degli Enti che abbiano contratto contrarranno mutui per il finanziamento di opere pubbliche ( legge regionale 20 luglio 1967, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni) - 8a delle 20 annualità del limite di 100 milioni, 7a e 6a delle 20 annualità dei due limiti di 5 milioni, 5a delle 20 annualità del limite di 200 milioni, 3a delle 20 annualità del limite di 150 milioni, 2a delle 20 annualità del limite di 200 milioni e 1a delle 20 annualità del limite di 400 milioni. >>

Art. 8

Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dal Titolo II della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria XIV - il capitolo 5606 con la denominazione: << Oneri derivanti dalla concessione delle garanzie fidejussorie sui mutui, non assistiti da contributo regionale, contratti da Province, Comuni e loro Consorzi per l' esecuzione di opere pubbliche (spesa obbligatoria) >>.

Il predetto capitolo 5606 viene incluso nell' elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, approvato con l' articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 1.

Art. 9

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.