Legge regionale 30 luglio 1974 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 24/01/1995

Interventi integrativi per l' agevolazione di mutui contratti per l' esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale.

Art. 1

(1)

La concessione del contributo integrativo annuo costante, così come previsto dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, è estesa alle opere pubbliche assistite da contributo statale per i mutui contratti dopo l' entrata in vigore della presente legge.

Ai fini della concessione del contributo gli enti mutuatari dovranno presentare, oltre la documentazione prevista dall' articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, anche copia conforme del provvedimento di concessione del contributo statale.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 43/1978