Legge regionale 30 luglio 1974, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 24/01/1995

Interventi integrativi per l' agevolazione di mutui contratti per l' esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale.
TITOLO I
 Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 20
luglio 1967, n. 17, come integrata dalla legge regionale 27
marzo 1970, n. 8.
Art. 1
La concessione del contributo integrativo annuo costante, così come previsto dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, è estesa alle opere pubbliche assistite da contributo statale per i mutui contratti dopo l' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 43/1978