Art. 8
Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dal Titolo II della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria XIV - il capitolo 5606 con la denominazione: << Oneri derivanti dalla concessione delle garanzie fidejussorie sui mutui, non assistiti da contributo regionale, contratti da Province, Comuni e loro Consorzi per l' esecuzione di opere pubbliche (spesa obbligatoria) >>.