Legge regionale 30 luglio 1974, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 24/01/1995

Interventi integrativi per l' agevolazione di mutui contratti per l' esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale.
Art. 7
 
Per le finalità di cui al Titolo I della presente legge, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1974, un limite d' impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nell' importo di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.
L' onere di lire 200 milioni relativo alla annualità dell' esercizio finanziario 1974 fa carico al capitolo 5551 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1974, il cui stanziamento di lire 950 milioni viene elevato a lire 1.150 milioni mediante prelevamento di lire 200 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 3 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 200 milioni conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1993 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
La denominazione del sopracitato capitolo 5551 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1974 è così modificata: << Contributi integrativi annui costanti a favore degli Enti che abbiano contratto contrarranno mutui per il finanziamento di opere pubbliche ( legge regionale 20 luglio 1967, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni) - 8a delle 20 annualità del limite di 100 milioni, 7a e 6a delle 20 annualità dei due limiti di 5 milioni, 5a delle 20 annualità del limite di 200 milioni, 3a delle 20 annualità del limite di 150 milioni, 2a delle 20 annualità del limite di 200 milioni e 1a delle 20 annualità del limite di 400 milioni. >>