Legge regionale 30 luglio 1974, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 24/01/1995

Interventi integrativi per l' agevolazione di mutui contratti per l' esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale.
Art. 5
 
In relazione ai contributi integrativi previsti dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dalla presente legge, l' Assessore alle finanze potrą richiedere documenti al fine di comprovare che i contributi integrativi concessi o da concedere corrispondono alle finalitą di cui alla normativa precitata.