La concessione del contributo integrativo annuo costante, cosė come previsto dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, č estesa alle opere pubbliche assistite da contributo statale per i mutui contratti dopo l' entrata in vigore della presente legge.
Ai fini della concessione del contributo gli enti mutuatari dovranno presentare, oltre la documentazione prevista dall' articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, anche copia conforme del provvedimento di concessione del contributo statale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 43/1978