Art. 2
Fra le spese facoltative, di cui all' art. 312 del RD 3 marzo 1934, n. 383, vengono comprese anche quelle a sostegno di iniziative di particolare valore morale o sociale, rispondenti ad un diffuso sentimento della collettività comunale o provinciale, ancorché siano indirizzate altrove.
La valutazione delle iniziative, agli effetti del precedente comma, è rimessa all' apprezzamento dell' organo deliberante dell' Ente.
Art. 3
Per le finalità di cui al precedente articolo 1, viene autorizzata, per l' esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 5 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, viene istituito - al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Categoria IV - il capitolo 105 con la seguente denominazione: << Contributi e sussidi a sostegno di iniziative di particolare valore morale o sociale rispondenti ad un diffuso sentimento della collettività regionale >> e con lo stanziamento di lire 5 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 127 iscritto nel predetto stato di previsione della spesa.
Il suddetto onere di lire 5 milioni fa carico al precitato capitolo 105.