Legge regionale 20 agosto 1973, n. 49 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modificazioni all' ordinamento dell' Amministrazione regionale.
Art. 14
 
Per far fronte alle nuove attribuzioni che la presente legge demanda agli Assessorati ed agli Uffici della Presidenza il numero degli addetti tecnici previsto nella tabella allegata alla legge regionale 10 maggio 1973, n. 41, è aumentato di cinque unità; con successiva legge regionale ed in conformità all' impegno assunto con gli articoli 1 e 12 della legge regionale citata, si provvederà alla revisione dell' organico del personale dell' Amministrazione regionale.