Art. 2
Relativamente alle opere di enti pubblici, che siano giā state formalmente ammesse a contributo regionale in base alla vigente legislazione fino all' entrata in vigore della presente legge, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere all' ente beneficiario, mediante utilizzazione ed entro il limite dello stanziamento previsto dalla presente legge, un contributo straordinario integrativo a fronte dell' onere che l' ente beneficiario abbia dovuto o debba assumersi, a titolo di rivalsa, in dipendenza dell' applicazione dell' imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'
art. 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Il contributo straordinario integrativo č stabilito in misura costante annua, non eccedente il 7 per cento del suddetto debito di rivalsa, per un periodo non superiore ad anni 20.