Legge regionale 04 maggio 1973, n. 38 - TESTO VIGENTE dal 29/05/1973

Provvedimenti regionali a sollievo dei maggiori oneri tributari, incidenti sulla esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
Art. 5
 
Per le finalità previste dall' art. 2 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1973, un limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1992.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5810 con la denominazione: << Contributi annui costanti sull' onere conseguente all' applicazione dell' imposta sul valore aggiunto a carico di opere pubbliche >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni cui si provvede mediante prelevamento dell' importo di lire 100 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 5 per 50 milioni e rubrica n. 11 per 50 milioni dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo) e mediante prelevamento dell' importo di lire 100 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stesso stato di previsione (Rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 200 milioni corrispondente all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1973, fa carico al precitato capitolo 5810 e quello di pari importo relativo alle annualità degli esercizi finanziari dal 1974 al 1992 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.