Legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58 - TESTO VIGENTE dal 08/07/1980

Unificazione dei presidi sanitari di base.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
2 Legge abrogata da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
3 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
4 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
2 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
3 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
2 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
3 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
2 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
3 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
2 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
3 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
2 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
3 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
2 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
3 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
2 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
3 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
2 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
3 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
2 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
3 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
2 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
3 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Primo comma sostituito da art. 1, secondo comma, L. R. 8/1975
2 Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
3 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
4 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
2 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
3 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.