Legge regionale 10 aprile 1972 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010
Provvedimenti in materia di trasporti.
Art. 1
(2)(4)
In attesa che agli interventi regionali nel settore dei trasporti venga data una disciplina legislativa organica, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni e contributi e, ove occorra, anche ad effettuare spese dirette:
a) per manifestazioni e convegni di propaganda, di studio e di ricerca sui problemi dei trasporti e per manifestazioni di educazione e propaganda all' uso del trasporto pubblico ;
b) per incarichi di consulenza, di indagine e di collaborazione allo studio dei problemi dei trasporti di particolare interesse per la regione, nonché per l' istituzione ed il funzionamento di commissioni, istituti ed enti rivolti allo sviluppo dei trasporti;
c) per l' istituzione, l' esercizio, ed il riordinamento di servizi di trasporto, marittimi, aerei e terrestri, compresi quelli stagionali, saltuari ed occasionali;
d)
( ABROGATA )
(3)(5)(6)
Note:1 Parole soppresse al primo comma da art. 13, primo comma, L. R. 49/1972
2 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 22/1973
3 Parole aggiunte al primo comma da art. 47, primo comma, L. R. 47/1974
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 8, comma 1, L. R. 25/2004
5 Parole soppresse al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 25/2004
6 Lettera d) del primo comma abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010