Legge regionale 10 aprile 1972 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti in materia di trasporti.

Art. 1

(2)(4)

In attesa che agli interventi regionali nel settore dei trasporti venga data una disciplina legislativa organica, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni e contributi e, ove occorra, anche ad effettuare spese dirette:

a) per manifestazioni e convegni di propaganda, di studio e di ricerca sui problemi dei trasporti e per manifestazioni di educazione e propaganda all' uso del trasporto pubblico ;

b) per incarichi di consulenza, di indagine e di collaborazione allo studio dei problemi dei trasporti di particolare interesse per la regione, nonché per l' istituzione ed il funzionamento di commissioni, istituti ed enti rivolti allo sviluppo dei trasporti;

c) per l' istituzione, l' esercizio, ed il riordinamento di servizi di trasporto, marittimi, aerei e terrestri, compresi quelli stagionali, saltuari ed occasionali;

d)

( ABROGATA )

(3)(5)(6)

Note:

Parole soppresse al primo comma da art. 13, primo comma, L. R. 49/1972

Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 22/1973

Parole aggiunte al primo comma da art. 47, primo comma, L. R. 47/1974

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 8, comma 1, L. R. 25/2004

Parole soppresse al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 25/2004

Lettera d) del primo comma abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010