Art. 4
Per tutti i servizi pubblici di trasporto la cui sorveglianza è attribuita alla Regione, il contributo dovuto allo Stato ai sensi della
legge 9 marzo 1949, n. 106, è corrisposto alla Regione.
Il versamento è effettuato alla Tesoreria regionale esclusivamente in modo ordinario.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 28/1972